lunedì 9 febbraio 2015

QUESTIONI SULLA EFFICACIA DELLE NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA NEL PROCEDIMENTO PENALE: RICOGNIZIONE NORMATIVA.

1. Efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione.- In questa relazione si farà esclusivamente riferimento ad alcune questioni relative al tema della efficacia nel tempo delle disposizioni normative previste per le notificazioni degli atti in via telematica nel procedimento penale, senza affrontare, quindi, i profili di regolamentazione tecnica della materia e quelli più strettamente riguardanti l’ambito applicativo delle norme che si esamineranno. L'esigenza di semplificazione delle forme involge i rapporti fra efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa. Nel codice abrogato del 1930, sostanzialmente inquisitorio, la notificazione, mezzo tradizionalmente fondante il sistema delle comunicazioni, conseguiva i propri effetti solo che fosse ritualmente compiuta: era irrilevante che il destinatario avesse conoscenza effettiva dell'atto notificato. Tra i criteri recepiti nell'art. 2 della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, sulla cui base venne redatto il Progetto del 1978, fu espressamente indicato quello della «semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione»; l'attuale disciplina delle notificazioni recepisce solo in parte l'intenzione legislativa di evitare appesantimenti delle procedure. Conforme al modello accusatorio è, nel sistema normativo vigente, la riduzione del formalismo legale: la notificazione resta atto a forma vincolata, cioè tecnica regolata del modo con cui portare a conoscenza dei soggetti un dato evento processuale, ma, identificati i requisiti minimi perché l'operazione sia valida, il nuovo codice cerca, al fine di garantire maggiore celerità e parità tra i soggetti, la riduzione delle forme processuali attraverso procedimenti semplificati di comunicazione. 

2. Le notifiche per via telematica. In ossequio ai principi di adeguatezza e di semplificazione delle forme e allo scopo di ridurre il c.d. formalismo legale, il codice prevede procedimenti di notificazione alternativi rispetto alla forme ordinarie di consegna o di spedizione: in tale contesto si colloca la possibilità di ricorrere a nuovi mezzi di comunicazione, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2, n. 9, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. Gli artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 c.p.p., disciplinano l'impiego nel processo penale (ai fini dell'attività notificatoria) di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto. A seguito della diffusione del nuovo mezzo di comunicazione di massa (Internet), si è ritenuto di adeguare espressamente anche per il processo penale la disciplina delle notifiche a un sistema più rapido di informazione, prevedendo l'uso dei nuovi strumenti telematici.3 In considerazione della esperienza già avviata nel processo civile con il c.d. "Processo civile telematico" e con la c.d. "Posta elettronica certificata per il processo civile telematico" (PECPCT), con il d.d.l. 10 marzo 2009 S.1440 è stata conferita una delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle "comunicazioni" e delle "notificazioni" del procedimento penale, al fine di realizzare la telematizzazione di questi istituti (art. 24). L'art. 28 del disegno di legge in questione, nel delegare il Governo alla digitalizzazione del processo penale, ha sancito quale criterio direttivo quello di prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata (PEC) - disposti dal regolamento di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali. La PEC ordinaria, in particolare, è "un sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici" (ricevuta di avvenuta consegna), e che, di norma, permette di attribuire al messaggio inviato per e-mail lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In ordine alla telematizzazione del processo penale, è stato approvato il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010, 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"; tale provvedimento si caratterizza per l'adozione di misure concernenti diversi ambiti operativi. In ordine alle attività telematiche di notificazione l’art. 4, comma 2, sancisce che nel processo civile e nel processo penale, secondo le regole tecniche che verranno previste da successivi decreti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate mediante PEC.

Fonte: www.cassazione.it

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