1. Efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione.- In questa
relazione si farà esclusivamente riferimento ad alcune questioni relative al tema della efficacia
nel tempo delle disposizioni normative previste per le notificazioni degli atti in via telematica
nel procedimento penale, senza affrontare, quindi, i profili di regolamentazione tecnica della
materia e quelli più strettamente riguardanti l’ambito applicativo delle norme che si
esamineranno.
L'esigenza di semplificazione delle forme involge i rapporti fra efficienza, ragionevole durata
del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa.
Nel codice abrogato del 1930, sostanzialmente inquisitorio, la notificazione, mezzo
tradizionalmente fondante il sistema delle comunicazioni, conseguiva i propri effetti solo che
fosse ritualmente compiuta: era irrilevante che il destinatario avesse conoscenza effettiva
dell'atto notificato.
Tra i criteri recepiti nell'art. 2 della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, sulla cui base venne
redatto il Progetto del 1978, fu espressamente indicato quello della «semplificazione del
sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione»;
l'attuale disciplina delle notificazioni recepisce solo in parte l'intenzione legislativa di evitare
appesantimenti delle procedure.
Conforme al modello accusatorio è, nel sistema normativo vigente, la riduzione del
formalismo legale: la notificazione resta atto a forma vincolata, cioè tecnica regolata del modo
con cui portare a conoscenza dei soggetti un dato evento processuale, ma, identificati i
requisiti minimi perché l'operazione sia valida, il nuovo codice cerca, al fine di garantire
maggiore celerità e parità tra i soggetti, la riduzione delle forme processuali attraverso
procedimenti semplificati di comunicazione.
2. Le notifiche per via telematica.
In ossequio ai principi di adeguatezza e di semplificazione delle forme e allo scopo di ridurre
il c.d. formalismo legale, il codice prevede procedimenti di notificazione alternativi rispetto alla
forme ordinarie di consegna o di spedizione: in tale contesto si colloca la possibilità di ricorrere
a nuovi mezzi di comunicazione, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2, n. 9, legge
delega 16 febbraio 1987, n. 81.
Gli artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 c.p.p., disciplinano l'impiego nel processo penale (ai
fini dell'attività notificatoria) di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto.
A seguito della diffusione del nuovo mezzo di comunicazione di massa (Internet), si è
ritenuto di adeguare espressamente anche per il processo penale la disciplina delle notifiche a
un sistema più rapido di informazione, prevedendo l'uso dei nuovi strumenti telematici.3
In considerazione della esperienza già avviata nel processo civile con il c.d. "Processo civile
telematico" e con la c.d. "Posta elettronica certificata per il processo civile telematico" (PECPCT),
con il d.d.l. 10 marzo 2009 S.1440 è stata conferita una delega al Governo in materia
di riordino della disciplina delle "comunicazioni" e delle "notificazioni" del procedimento penale,
al fine di realizzare la telematizzazione di questi istituti (art. 24).
L'art. 28 del disegno di legge in questione, nel delegare il Governo alla digitalizzazione del
processo penale, ha sancito quale criterio direttivo quello di prevedere l'utilizzo obbligatorio
degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata (PEC) - disposti dal regolamento di cui
al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati
agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni
pubbliche, anche regionali e locali.
La PEC ordinaria, in particolare, è "un sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici" (ricevuta di avvenuta consegna), e che, di norma, permette di attribuire
al messaggio inviato per e-mail lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento
tradizionale.
In ordine alla telematizzazione del processo penale, è stato approvato il d.l. 29 dicembre
2009, n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010, 24, recante "Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario"; tale provvedimento si caratterizza per l'adozione di misure
concernenti diversi ambiti operativi. In ordine alle attività telematiche di notificazione l’art. 4,
comma 2, sancisce che nel processo civile e nel processo penale, secondo le regole tecniche
che verranno previste da successivi decreti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate
mediante PEC.
Fonte: www.cassazione.it
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