Secondo l’interpretazione
fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero
33999/2015, depositata il 3 agosto (qui sotto allegata), circolare
abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra
soltanto l’ipotesi di illecito amministrativo, di cui all’articolo
213 del codice della strada, e non anche il delitto di sottrazione di
cose sottoposte a sequestro, di cui all’articolo 334 del codice penale.
Rifacendosi alla sentenza
delle sezioni unite n. 1963/2010 e alla più recente sentenza n. 42752/2014
della sesta sezione, la Corte ha in particolare sancito che la norma
sanzionatoria amministrativa prevista dal codice della strada risulta
speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le
due deve essere ritenuto solo apparente.
Del resto, il comma
4 dell’articolo 213 del codice della strada si riferisce solo al
sequestro amministrativo contemplato nella medesima norma e non tutte
le condotte di cui all’articolo 334 del codice penale integrano
l’ipotesi di illecito amministrativo, configurandosi quest’ultimo solo in caso
di circolazione abusiva: la specialità della norma amministrativa rispetto a
quella penale, ai sensi dell’articolo 9 della legge numero 689/1981, è quindi
innegabile.
Così i giudici
hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato sanzionato
penalmente per aver circolato con un mezzo sottoposto a sequestro
amministrativo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel caso di specie, infatti, ricorrevano
i presupposti dell’illecito amministrativo e si doveva escludere la
configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
Fonte: Circolare
abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non è reato
(www.StudioCataldi.it)
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