martedì 7 febbraio 2017

Facebook: l'offesa in bacheca è diffamazione aggravata

Cassazione penale, sez. I, sentenza 02/01/2017 n° 50
Risultati immagini per facebook

La Suprema Corte con la sentenza n. 50/17 della sez. I Penale, nel confermare la competenza, nel caso di specie, del tribunale di Pescara ribadisce che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante (Cass. n. 24431 del 28/04/2015).
La circostanza che l'accesso al social network richieda all'utente una procedura di registrazione - peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque - non esclude la natura di "altro mezzo di pubblicità" richiesta dalla norma penale per l'integrazione dell'aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un'autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011).
Come è noto oggi con l’avvento della società dell’informazione la rappresentazione sociale dell’individuo è spesso legata a informazioni presenti in varie banche dati. La crescita esponenziale di condivisione dei propri dati, ad esempio attraverso i comuni social network, ha portato con sé la necessità di assicurare un pieno rispetto della propria identità personale anche su internet. Si parla comunemente a riguardo di “identità digitale o informatica”, autorevolmente definita come una nuova figura giuridica: essa è distinta dall'identità fisica, poiché si tratta di un’identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, che acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo procedimento elettronico. L’identità virtuale corrisponde dunque a quella reale come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie riflettente.
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identità personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.
Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto. Nasce così l’identità digitale che si aggiunge o meglio si sovrappone ormai alla nostra identità fisica.
Tale situazione si è maggiormente complicata con lo sviluppo della Rete ed in particolar modo con l’avvento del web 2.0 inteso come evoluzione della rete e dei siti internet, caratterizzati da una maggiore interattività che pone l’utente al centro della rete.
Difatti Internet non è più una semplice "rete di reti", né un agglomerato di siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la “summa” delle capacità tecnologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito della diffusione dell’informazione e della condivisione del sapere.
La rivoluzione digitale, con l'avvento dei computer e della rete globale, ha posto le basi per una nuova dinamica dei flussi informativi. Al concetto di bidirezionalità che consente parallelamente di fornire ed acquisire informazioni sempre più dettagliate, si sono affiancati fattori oggettivi che hanno apportato indubbi vantaggi. Internet, web, banda larga, wireless, hanno consentito da un lato, di ridurre in maniera esponenziale i tempi di trasmissione delle informazioni internet, e dall’altro l’abbattimento delle distanze fisiche. Oggi la notizia di un determinato evento che accade negli Usa, raggiunge Marco Rossi, che naviga in internet tramite una connessione wireless comodamente seduto su una panchina del parco.
I social network (Facebook, MySpace e altri) sono “piazze virtuali”, cioè dei luoghi in cui via Internet ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro.
I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei rischi per la sfera personale degli individui coinvolti.
Difatti i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza. Come messo in risalto da alcuni interpreti, la rete, che per sua natura tende a connettere individui, formazioni sociali e istituzioni di ogni genere, pone questioni “inquietanti” in quanto risolvibili solo con nuovi approcci, soluzioni mai adottate prima e in taluni casi non ancora individuate.
Fonte : (Altalex, 7 febbraio 2017. Nota di Michele Iaselli)

Nessun commento:

Posta un commento