mercoledì 23 settembre 2015

Circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro non è reato

Secondo l’interpretazione fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 33999/2015, depositata il 3 agosto (qui sotto allegata), circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra soltanto l’ipotesi di illecito amministrativo, di cui all’articolo 213 del codice della strada, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, di cui all’articolo 334 del codice penale.
Rifacendosi alla sentenza delle sezioni unite n. 1963/2010 e alla più recente sentenza n. 42752/2014 della sesta sezione, la Corte ha in particolare sancito che la norma sanzionatoria amministrativa prevista dal codice della strada risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le due deve essere ritenuto solo apparente.
Del resto, il comma 4 dell’articolo 213 del codice della strada si riferisce solo al sequestro amministrativo contemplato nella medesima norma e non tutte le condotte di cui all’articolo 334 del codice penale integrano l’ipotesi di illecito amministrativo, configurandosi quest’ultimo solo in caso di circolazione abusiva: la specialità della norma amministrativa rispetto a quella penale, ai sensi dell’articolo 9 della legge numero 689/1981, è quindi innegabile.
Così i giudici hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato sanzionato penalmente per aver circolato con un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel caso di specie, infatti, ricorrevano i presupposti dell’illecito amministrativo e si doveva escludere la configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Fonte: Circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non è reato 


(www.StudioCataldi.it) 

mercoledì 15 aprile 2015

Giustizia, via libera dal Cdm alla depenalizzazione dei reati lievi



l quotidiano giuridico politico economico Leggi Oggi ha stilato un elenco dei reati per cui con le novità del governo Renzi non si andrà più in carcere ovvero quei reati per cui oggi è prevista una pena fino a 5 anni di reclusione. La lista è lunga ma bisognerà comunque valutare caso per caso.

Tra questi reati per cui potrebbe arrivare una ‘mini amnistia’ ci sono: abbandono di persone minori o incapaci; abusivo esercizio di una professione; abuso d’ufficio; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute; appropriazione indebita; arresto illegale; assistenza agli associati (anche mafiosi); attentato a impianti di pubblica utilità; attentati alla sicurezza dei trasporti; atti osceni; commercio o somministrazione di medicinali guasti; commercio di sostanze alimentari nocive; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; corruzione di minorenne; crollo di costruzioni o altri disastri dolosi; corruzione; danneggiamento; detenzione di materiale pornografico; diffamazione; evasione; fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; false informazioni al pm; falsità materiale del pubblico ufficiale; favoreggiamento personale; frode informatica; frode nelle pubbliche forniture; gioco d’azzardo; impiego dei minori nell’accattonaggio; incesto; ingiuria; interruzione di pubblico servizio; istigazione a delinquere; lesione personale; millantato credito; minaccia; occultamento di cadavere; omicidio colposo; omissione di soccorso; resistenza a p.u.; rissa; simulazione di reato; sottrazione e trattenimento di minori all’estero; truffa; turbata libertà degli incanti; vilipendio delle tombe; vilipendio di cadavere; violazione di domicilio; violazione di sepolcro; violazione di sigilli; violenza o minaccia a p.u.; violenza privata; violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato.

martedì 24 marzo 2015

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Se i sintomi sono evidenti non serve la visita medica



auto blu strada rc autovelox

Con la recente sentenza n. 11131 del 16 marzo 2015, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che per la configurabilità del reato di guida in stato di alterazione pscico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è sufficiente l'esame sui liquidi biologici se accompagnato da un inequivocabile riscontro sintomatico sullo stato di alterazione del conducente. 
In particolare, la comparazione con ulteriori campioni biologici, quale l'esame ematologico, e la visita medica sono stati ritenuti dalla Suprema Corte accertamenti non necessari in caso di alterazione dovuta unicamente all'assunzione di sostanze stupefacenti e chiaramente rilevabile anche dagli agenti di polizia

Nel caso di specie, la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 187 c. 1 c.d.s., con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, era stata confermata in appello poiché la percorrenza contromano di una curva, fino allo scontro con un altro veicolo, veniva ritenuta dai giudici condotta riconducibile alla diminuita capacità di riflessi, lucidità ed attenzione alla viabilità

Accogliendo il ricorso e disponendo il rinvio, la corte di legittimità ha avuto modo però di rilevare come la guida dell'imputato non potesse essere inequivocabilmente ricondotta all'assunzione di sostanze psicotrope, potendo derivare dalla mera imperizia o imprudenza del conducente, specie in considerazione della presenza del tratto curvilineo, con fondo sdrucciolevole e durante una nevicata. 

La Corte ha quindi chiarito che i 'dati sintomatici' pertinenti e rilevanti non possono essere rappresentati
esclusivamente dalle modalità di guida dell'imputato in occasione del procurato incidente stradale. 

Come si legge in sentenza "nella nozione di dati sintomatici non può che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico-fisico del soggetto di cui trattasi, beninteso al momento in cui questi era alla guida. 

Pertanto, anche il comportamento alla guida può assumere valenza dimostrativa; ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non può ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione".

Avv. Laura Bazzan




(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 19 marzo 2015

Avvocati senza reddito: la Cassa forense ha approvato il nuovo regolamento per i contributi

Contributo minimo ridotto alla metà: il nuovo regolamento interessa 80mila legali tra nuovi e vecchi iscritti; la quota è fissata a 700 euro fino a otto anni. All’agevolazione possono accedere anche gli over 35.
700 euro l’anno: questo il costo della cassa forense per chi si deve iscrivere e per chi non raggiunge 10.300 euro all’anno. La notizia è di quelle che risollevano il morale alle migliaia di legali a rischio “estinzione”. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Venerdì scorso la Cassa ha approvato il regolamento relativo allo sconto sul contributo previdenziale. Il bonus era stato invocato da più parti dopo che l’ultima riforma – con lo scopo di sfoltire l’albo – aveva imposto l’iscrizione alla Cassa a tutti coloro che intendono esercitare. La norma aveva il dichiarato scopo di far cancellare dall’albo chi considerava la professione un parcheggio pur facendo altro nella vita. Secondo i dati della CNF, la nuova previsione normativa avrebbe indotto alla cancellazione ben 6 mila avvocati.
Per i 50mila avvocati che la legge forense obbliga all’iscrizione alla Cassa, l’ingresso nel mondo della previdenza costerà 700 euro l’anno. Sempre pagando 700 euro l’anno è garantita la permanenza ai 30mila legali ora a rischio cancellazione perché non raggiungono il reddito dei 10mila e 300 euro l’anno. Un trattamento di favore che riguarderà i professionisti di qualunque età e non solo gli under 35.
Nel regolamento, che al più presto sarà inviato al ministero, è dunque previsto per i 50mila avvocati un pagamento della metà del contributo minimo, pari a circa 700 euro, per i primi otto anni di iscrizione. Per i 30mila, a rischio cancellazione, la cifra è la stessa e il beneficio è riconosciuto sempre per un massimo di otto anni, da cui vanno però sottratti quelli già trascorsi dal giorno dell’iscrizione.
Per tutti, il versamento della metà del contributo minimo fa maturare sei mesi di contribuzione.
Dopo gli otto anni, sperando in tempi migliori, la Cassa offre la possibilità di recuperare i contributi persi.
C’è anche l’opportunità di fare l’iscrizione retroattiva con un termine che resta fermo a tre anni.
Il regolamento “solidale” prevede anche un anno di esonero, che viene però riconosciuto in casi eccezionali e documentati.
Non mancano gli interventi in favore delle donne avvocato in caso di maternità o adozione.

fonte: Legge per tutti

lunedì 16 marzo 2015

IMPOSSIBILE IL FERMO AUTO ALL'AVVOCATO. Riscossione Equitalia e professionisti: il decreto del fare impedisce le ganasce fiscali sul mezzo che serve per l’esercizio della professione.

Avvocati poco solerti a pagare le cartelle di Equitalia? Se i termini scadono e l’Agente per la riscossione bussa alla porta, iscrivendo il fermo sull’automobile del professionista, c’è sempre la possibilità di fare ricorso (ed eventualmente – stando agli ultimi orientamenti della Cassazione – anche, in anticipo, prima che ciò avvenga, ricorrendo contro il semplice preavviso di fermo). Infatti, l’ultima riforma che ha modificato la riscossione esattoriale [1] ha sancito alcuni paletti invalicabili a favore di chi utilizza il mezzo per lavorare e, in particolare, dei professionisti. Così il legale che impiega l’auto per recarsi in udienza, raggiungere i clienti in carcere, partecipare alle mediazioni, recarsi dai propri assistiti in casi di urgenza, può dirsi salvo dal “ricatto” delle ganasce fiscali. È quanto si evince da una sentenza della Commissione Tributaria di Perugia dello scorso 10 febbraio [1] che ha annullato il fermo auto nei confronti di un legale. Secondo i giudici tributari umbri, infatti, l’automobile può dirsi strumentale alla professione di avvocato, che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività. Ma procediamo con ordine. Con il Decreto del Fare, in caso di contribuente che eserciti attività di impresa o professione, quest’ultimo può impedire l’iscrizione del fermo amministrativo dimostrando che il veicolo che Equitalia intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa, professionale o di lavoratore autonomo (si pensi all’agente di commercio). Attenzione: se un tempo era necessario, per ottenere lo stop al fermo, dimostrare l’indispensabilità del veicolo, oggi è sufficiente la sua “strumentalità” alla professione o impresa (leggi “Come annullare il fermo amministrativo sui veicoli strumentali alla professione o all’azienda”). In buona sostanza, Equitalia ha le mani legate nei confronti di tutti coloro che utilizzano l’auto per lavorare. Questo significa che chiunque riesca a fornire la prova della strumentalità dell’automezzo ai fini dell’esercizio della professione, dell’arte o di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (si pensi all’agente di commercio), potrà evitare le cosiddette ganasce fiscali in caso di mancato pagamento della cartella di pagamento. Il contribuente deve ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo: tale termine non dovrebbe essere perentorio, tuttavia, secondo alcuni commentatori, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che Equitalia possa cancellare il fermo già iscritto. Si ritiene che la strumentalità debba essere valutata in base alle disposizioni delle imposte sui redditi (essendo assente una tale nozione nelle disposizioni del codice di procedura civile in tema di espropriazione), considerando tali (in via generale) quei beni utilizzati e necessari per lo svolgimento dell’attività e iscritti in contabilità. La dottrina tuttavia ritiene che si possa parlare di beni strumentali all’esercizio dell’attività o della professione anche se il mezzo non risulta dalle scritture contabili. Pertanto, ad esempio, l’unica autovettura dell’idraulico utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili; mentre potrebbe non esserlo l’automobile del professionista che svolge prevalentemente attività nel proprio studio o abitazione. In ogni caso è anche necessario che il mezzo è l’unico intestato al professionista e questi non ha la disponibilità di ulteriori veicoli per muoversi. LA PROCEDURA DEL FERMO Ricordiamo che Equitalia può iscrivere il fermo dopo la notifica della cartella esattoriale o dell’accertamento fiscale immediatamente esecutivo. Ciò vale anche se è decorso più di un anno (invece, per i casi di esecuzione forzata, è prima necessaria la preventiva notifica di una intimazione di pagamento [3]). Equitalia può comunque procedere a iscrivere il fermo so se sia scaduto il termine di: – 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento entro il quale il contribuente è tenuto a effettuare il versamento delle somme richieste; – 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento fiscale direttamente esecutivo (nel qual caso non viene notificata la cartella di Equitalia), dopo i quali le predette somme sono affidate in carico all’Agente della riscossione, affinché proceda ad esecuzione forzata. Scaduti i suddetti termini di pagamento, Equitalia deve notificare al debitore un preavviso di iscrizione di fermo con cui si dà al debitore altri 30 giorni di tempo per pagare, scaduti i quali, in difetto di adempimento, si procede all’iscrizione. In base ad alcune direttive interne, Equitalia, per debiti: - minori di 2.000 euro, dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; – tra 2.000 e 10.000 euro, su massimo di 10 veicoli. - 
[1] L. 98/2013 che ha convertito il d.l. 69/2013.
[2] CTP Perugia, sent. n. 40/15.
[3] Cass. S.U. sent. n. 19667 del 18.09.2014. 

http://www.laleggepertutti.it

sabato 14 marzo 2015

CORTE DI CASSAZIONE :- SENTENZA 2625/15 dell’11.02.2015 – Notifica diretta della cartella esattoriale in busta chiusa – nulla se il destinatario in giudizio ne contesta il contenuto





In caso di notifica della CARTELLA ESATTORIALE in busta chiusa con raccomandata con avviso di ricezione, qualora il destinatario contesti il contenuto del plico, spetta al CONCESSIONARIO della riscossione l’incombenza di provare il contenuto. Infatti, solo la cartolina di ricevimento non offre sufficienti garenzie sull’esatto contenuto del plico.

Cass. Sentenza 2625 dell’11.02.2015

Sentenza epocale che rende nulle tutte le cartelle d’Equitalia notificate dopo il 2008: finalmente un sospiro di sollievo



Sentenza epocale che rende nulle tutte le cartelle d’Equitalia notificate dopo il 2008: finalmente un sospiro di sollievo
Finalmente un po’ di ossigeno per coloro che storcono il naso ogni volta che si trovano davanti a una cartella esattoriale, o che semplicemente sentono la famigerata parola Equitalia.
A dare sollievo ai tanti vessati sono varie sentenze, tra cui quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente.
Sostanza della sentenza di Cassazione, è la necessaria precisione con cui deve essere redatta la cartella, non dovendosi limitare alla cifra globale, ma bensì dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate. Questo per evitare la situazione in cui sia il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una violazione del diritto di difesa che è del resto costituzionalmente garantito.
A seminare ogni dubbio quindi, tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo.
A rincarare la dose è poi una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ricalca quella della Cassazione, in particolare specifica che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti è invalida, quindi a tutti gli effetti la cartella è nulla e non va pagata.

A cura di Ernesto Manfredonia