venerdì 17 febbraio 2017

Bavoso Di Pietro - In Giappone gli studi legali per crescere puntano sui manager

Ciro Di Pietro
Bavoso Di Pietro
Gli studi legali hanno bisogno di manager? La risposta che arriva dal Giappone, negli utlimi tempi, è positiva. In genere, gli studi legali si basano su una struttura in cui i senior partners duplicano il loro ruolo: si occupano dei casi e dei clienti piu importanti, ma hanno anche la funzione di dirigenti aziendali.
A Tokyo come altrove, sono riluttanti a cedere alte funzioni manageriali a dirigenti esterni che non sono nemmeno avvocati.
Ma la situazione sta cambiando: se uno studio diventa sempre più grande e si pone seri obiettivi di crescita anche su mercati esteri, allora l'arrivo di un dirigente dall'esterno, che sa poco di codici ma tanto di gestione aziendale, non è più un tabù e anzi può diventarne il perno dello sviluppo societario. L'esempio arriva da studi legali giapponesi interessati a competere con concorrenti statunitensi ed europei. Il principale gruppo nipponico del settore, Nishimura & Asahi (circa 550 avvocati) ha deciso di affidarsi all'ex chief executive della catena di abbigliamento Uniqlo in Australia, Shoichi Miyasaka, nominandolo nella nuova posizione di senior executive director (entrerà anche nel comitato esecutivo come adviser). Il suo ruolo sarà principalmente quello di portare avanti una efficace «strategia globale».
Sulla stessa direttrice si sta muovendo lo studio TMI Associates (350 avvocati), che dal primo gennaio prossimo avrà come chief operating officer un ex dirigente della società di servizi di reclutamento di personale Recruit, Tomoo Inoue. Inoltre il nuovo direttore finanziario di TMI sarà un ex dirigente di una società di consulenza. Questi studi legali sono diventati più grandi attraverso una serie di fusioni. Forse è questo ad agevolare l'arrivo di dirigenti esterni che non sono professionisti della legge. Ma forse il loro esempio potrà contagiare anche studi di minore entità. E magari fare scuola anche altrove.
(La rubrica settimanale «Appunti da Tokyo» di Stefano Carrer riprenderà, come sempre ogni martedì, dopo le festività natalizie e di fine anno»)

Fonte: http://www.ilsole24ore.com

lunedì 13 febbraio 2017

Rottamazione cartelle esattoriali: i chiarimenti di Equitaliarottamazione-cartelle-equitalia

Rottamazione cartelle esattoriali:  Equitalia chiarisce alcuni dubbi

Firenze, 7 febbraio 2017. In merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali e altri atti debitori possibile fino a Marzo prossimo (si veda questa scheda pratica) Equitalia ha recentemente chiarito alcuni dubbi interpretativi rispondendo ad una serie di quesiti posti dall’Ordine dei commercialisti di Roma.
Vediamo quelli di interesse diretto del soggetto privato consumatore.
Rinuncia alla rottamazione – Si può fare? Entro quando?
E’ possibile per il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione NON aderire al piano di rateazione concesso (max cinque rate) e proseguire invece nel pagamento degli importi originari già precedentemente rateizzati in tempi più lunghi?
Da chiarire in questo caso che il contribuente che ha presentato la dichiarazione/richiesta di rottamazione può rinunciarci, per ripensamento, dichiarando tale rinuncia entro il 31 Marzo 2017. Se non lo fa entro questo termine può comunque decadere dalla rottamazione non pagando la prima od unica rata stabilita da Equitalia e tornando quindi al piano originario di rateizzazione.
Contribuente decaduto da una rateizzazione – Può accedere alla rottamazione?
Si. Possono accedere i carichi già rateizzati alla data di entrata in vigore del Dl 193 (24/10/2016) per i quali il contribuente, alla data del 31/3/2017, risulta in regola con i pagamenti delle rate fino a fine Dicembre 2016. Pertanto il contribuente che fosse decaduto prima del 24 Ottobre 2016 può accedere alla rottamazione.
Attenzione, anche in altre risposte Equitalia precisa che per ottenere la rottamazione devono risultare pagate TUTTE le rate al 31 dicembre 2016.
Avviso di accertamento emesso entro il 31/12 – Rientra nella rottamazione?
Equitalia ricorda che rientrano nella rottamazione i carichi (ruoli, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi INPS, etc,) a lei affidati entro il 31/12/2016.
Per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna al concessionario si intende fatta:
– per i ruoli trasmessi tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il giorno 25 dello stesso mese;
– per i ruoli trasmessi tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese: il giorno 10 del mese successivo.
(Art.4 DM 321/1999)
Presentazione richiesta tramite delegato – si può presentare per Pec?
Si. Nel modello DA1 di richiesta di rottamazione il contribuente può “domiciliarsi” presso un delegato indicandone l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e il delegato può inoltrare la richiesta utilizzando tale indirizzo. In questo caso Equitalia ricorda che sul modulo va compilata anche la delega e va allegato il documento di identità del contribuente delegante. Il delegato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti la pratica.
Presentazione richiesta e pignoramento attivo: si può accedere comunque?
A seguito della presentazione della richiesta di adesione Equitalia non procede con nuove azioni cautelari e/o esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, etc.) e non può proseguire con quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in fase avanzata dell’iter procedurale. Dipende quindi dalla fase in cui si trova l’azione esecutiva.
Contributi comunali (dell’ente Ama di Roma nel caso specifico) iscritti a ruolo e rateizzati, si possono rottamare?
Equitalia chiarisce che in questi casi occorre innanzitutto che l’ente debitore la autorizzi a rateizzare i carichi iscritti a ruolo. Se vuole l’ente può infatti emettere piani di rateizzazione in proprio dilazionando, per esempio, anche solo l’imposta e non sanzioni ed interessi. In questi casi il contribuente può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.
Quante domande di rottamazione si possono presentare?
Equitalia risponde che il contribuente può presentare più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.
Rottamazione cartelle erede. Possibile?
Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora. La risposta è si, è possibile aderire.
Rateizzazione formata da più cartelle non tutte da rottamare: come si muove il contribuente?
Il contribuente in questo caso deve continuare a pagare le rate delle cartelle che non intende rottamare, non utilizzando ovviamente i bollettini rav della rateizzazione cumulativa ma utilizzando il sito di Equitalia (pagamento online) o recandosi presso gli sportelli della stessa.
Situazione debitoria del contribuente sviluppata in più Province o Regioni: l’istanza può essere unica?
Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

martedì 7 febbraio 2017

Facebook: l'offesa in bacheca è diffamazione aggravata

Cassazione penale, sez. I, sentenza 02/01/2017 n° 50
Risultati immagini per facebook

La Suprema Corte con la sentenza n. 50/17 della sez. I Penale, nel confermare la competenza, nel caso di specie, del tribunale di Pescara ribadisce che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante (Cass. n. 24431 del 28/04/2015).
La circostanza che l'accesso al social network richieda all'utente una procedura di registrazione - peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque - non esclude la natura di "altro mezzo di pubblicità" richiesta dalla norma penale per l'integrazione dell'aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un'autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011).
Come è noto oggi con l’avvento della società dell’informazione la rappresentazione sociale dell’individuo è spesso legata a informazioni presenti in varie banche dati. La crescita esponenziale di condivisione dei propri dati, ad esempio attraverso i comuni social network, ha portato con sé la necessità di assicurare un pieno rispetto della propria identità personale anche su internet. Si parla comunemente a riguardo di “identità digitale o informatica”, autorevolmente definita come una nuova figura giuridica: essa è distinta dall'identità fisica, poiché si tratta di un’identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, che acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo procedimento elettronico. L’identità virtuale corrisponde dunque a quella reale come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie riflettente.
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identità personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.
Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto. Nasce così l’identità digitale che si aggiunge o meglio si sovrappone ormai alla nostra identità fisica.
Tale situazione si è maggiormente complicata con lo sviluppo della Rete ed in particolar modo con l’avvento del web 2.0 inteso come evoluzione della rete e dei siti internet, caratterizzati da una maggiore interattività che pone l’utente al centro della rete.
Difatti Internet non è più una semplice "rete di reti", né un agglomerato di siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la “summa” delle capacità tecnologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito della diffusione dell’informazione e della condivisione del sapere.
La rivoluzione digitale, con l'avvento dei computer e della rete globale, ha posto le basi per una nuova dinamica dei flussi informativi. Al concetto di bidirezionalità che consente parallelamente di fornire ed acquisire informazioni sempre più dettagliate, si sono affiancati fattori oggettivi che hanno apportato indubbi vantaggi. Internet, web, banda larga, wireless, hanno consentito da un lato, di ridurre in maniera esponenziale i tempi di trasmissione delle informazioni internet, e dall’altro l’abbattimento delle distanze fisiche. Oggi la notizia di un determinato evento che accade negli Usa, raggiunge Marco Rossi, che naviga in internet tramite una connessione wireless comodamente seduto su una panchina del parco.
I social network (Facebook, MySpace e altri) sono “piazze virtuali”, cioè dei luoghi in cui via Internet ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro.
I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei rischi per la sfera personale degli individui coinvolti.
Difatti i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza. Come messo in risalto da alcuni interpreti, la rete, che per sua natura tende a connettere individui, formazioni sociali e istituzioni di ogni genere, pone questioni “inquietanti” in quanto risolvibili solo con nuovi approcci, soluzioni mai adottate prima e in taluni casi non ancora individuate.
Fonte : (Altalex, 7 febbraio 2017. Nota di Michele Iaselli)

mercoledì 29 giugno 2016

Usura bancaria": chiesti 3 anni e 3 mesi per presidente di Banca Nuova

PALERMO. La procura di Palermo ha chiesto la condanna a tre anni e tre mesi per il presidente di Banca Nuova Marino Breganze e il direttore dell'area commerciale Rodolfo Pezzotti, entrambi accusati di usura bancaria. La richiesta è stata fatta alla quinta sezione del Tribunale di Palermo nel processo che ha coinvolto anche l’ex direttore generale dell’istituto di credito Banca Nuova, Francesco Maiolini, condannato a otto mesi con il rito abbreviato nei mesi scorsi.

Secondo l'accusa, gli indagati "non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero pretesi e applicati interessi usurari". In particolare, i tassi avrebbero inciso rispettivamente per cinquemila euro (di cui 4 mila compensati) e 3.495 sui conti di due società. Furono gli stessi titolari dei conti a denunciare la banca. I fatti sono stati commessi tra il 2009 e il 2010.

L'inchiesta è quella che ha coinvolto anche l'ex procuratore di Palermo, Francesco Messineo. Maiolini, infatti, aveva chiamato alcuni magistrati per avere informazioni sull'indagine in corso e avrebbe così appreso dal procuratore di Palermo notizie che in teoria non avrebbe dovuto conoscere. Il procuratore, poi indagato per violazione del segreto istruttorio a Caltanissetta, si è sempre difeso dicendo di avere comunicato a Maiolini cose di cui era già a conoscenza avendo ricevuto l'avviso di conclusione d'indagini. L'inchiesta a carico di Messineo fu poi archiviata su richiesta della stessa procura di Caltanissetta. Archiviata anche la procedura che fu avviata dal Csm per il trasferimento d'ufficio di Messineo.

sabato 2 aprile 2016


Ore di sostegno negate a bimbo autistico: 
Ministero dell'Istruzione condannato

TAR, sez. III, sentenza 26/01/2016 n° 219

Il diritto alle ore di sostegno, a favore di un bimbo autistico, è tornato sui banchi della giustizia, questa volta al Tar della Sicilia, che non ha esitato a riconoscergli il diritto ad un insegnante di supporto per l’intero orario scolastico, oltre ad un risarcimento del danno subito per i mesi che ne è rimasto privo. Il minore interessato nella vicenda de qua è un portatore di handicap, con connotazione di particolare gravità, affetto da “Autismo atipico”.

La patologia è stata classificata come “disturbo pervasivo dello sviluppo” riguardante la funzione celebrale, con effetti sulla sfera relazionale e comunicativa. Il provvedimento, emanato dal dirigente dell’istituto scolastico frequentato, gli aveva assegnato un insegnante di sostegno per sole 17 ore settimanali. I genitori ricorrono alla giustizia amministrativa per l’annullamento dell’atto, al contempo invocando la tutela risarcitoria.

Il collegio dichiara di voler confermare il proprio risalente orientamento in materia: “il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità di garantire ai disabili le misure di sostegno necessarie per evitare la fruizione solo nominale del percorso di istruzione”, ritenendo di voler riconoscere al bambino il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1. Il Tribunale ha ritenuto inoltre sussistente, in capo al minore, il diritto al risarcimento del danno esistenziale ai sensi dell’art. 2059 c.c., in conseguenza dell’assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno.

Il collegio ha perciò ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto, secondo il rapporto 1/1, costituisce indice univoco della colpa della pubblica amministrazione, e che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo ed istruzione del minore.

Nel caso in esame l’esigenza di assegnare un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 emergeva dallo stato di disabilità grave, veniva inoltre evidenziata dal dirigente nella richiesta di posti in deroga, e trovava altresì conferma nel verbale del GLIS. Il Tar precisa, infine, che quello subito dal minore privato del necessario sostegno rappresenta un danno peculiare, per la dimostrazione del quale si può ricorrere alle presunzioni, tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione relativa alla specifica posizione. Il bimbo è infatti portatore di handicap con connotazione di particolare gravità, affetto da “Autismo atipico”, e nel piano individualizzato veniva indicata la necessità di una programmazione differenziata, la quale risulta inattuabile in assenza del costante supporto del docente di sostegno.

In merito all’adeguatezza delle 17 ore settimanali assegnate dal dirigente, rispetto ai bisogni educativi del minore, è stata raggiunta la prova, per presunzioni, che la diminuzione delle ore di sostegno ha provocato un danno alla personalità del discente, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei suoi bisogni. Il danno, posto a carico del Ministero dell’Istruzione, è stato quantificato, in via equitativa, in un importo pari a € 500,00 per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 ore, dalla notifica del ricorso e sino all’effettiva assegnazione.

(Altalex, 25 marzo 2016. Nota di Laura Biarella)

mercoledì 25 novembre 2015

Usurarietà del contratto??? Necessario sommare tutti i costi, anche quelli eventuali.

Con ordinanza del 19 ottobre 2015, il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti attualmente più dibattuti in materia  bancaria, ribadendo  la necessità di computare, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora. E ciò in virtù dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013.
Ebbene l'ordinanza citata statuisce che “ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Bisogna pertanto «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata».
Tale ordinanza precisa inoltre che il calcolo va effettuato con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno.
Pertanto, nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva attivata nei confronti del mutuatario. L’usurarietà del tasso convenuto “dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata”, infatti, determina la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. e pertanto, “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.
fonte: Altalex.com

mercoledì 23 settembre 2015

Circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro non è reato

Secondo l’interpretazione fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 33999/2015, depositata il 3 agosto (qui sotto allegata), circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra soltanto l’ipotesi di illecito amministrativo, di cui all’articolo 213 del codice della strada, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, di cui all’articolo 334 del codice penale.
Rifacendosi alla sentenza delle sezioni unite n. 1963/2010 e alla più recente sentenza n. 42752/2014 della sesta sezione, la Corte ha in particolare sancito che la norma sanzionatoria amministrativa prevista dal codice della strada risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le due deve essere ritenuto solo apparente.
Del resto, il comma 4 dell’articolo 213 del codice della strada si riferisce solo al sequestro amministrativo contemplato nella medesima norma e non tutte le condotte di cui all’articolo 334 del codice penale integrano l’ipotesi di illecito amministrativo, configurandosi quest’ultimo solo in caso di circolazione abusiva: la specialità della norma amministrativa rispetto a quella penale, ai sensi dell’articolo 9 della legge numero 689/1981, è quindi innegabile.
Così i giudici hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato sanzionato penalmente per aver circolato con un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel caso di specie, infatti, ricorrevano i presupposti dell’illecito amministrativo e si doveva escludere la configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Fonte: Circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non è reato 


(www.StudioCataldi.it)