sabato 2 aprile 2016


Ore di sostegno negate a bimbo autistico: 
Ministero dell'Istruzione condannato

TAR, sez. III, sentenza 26/01/2016 n° 219

Il diritto alle ore di sostegno, a favore di un bimbo autistico, è tornato sui banchi della giustizia, questa volta al Tar della Sicilia, che non ha esitato a riconoscergli il diritto ad un insegnante di supporto per l’intero orario scolastico, oltre ad un risarcimento del danno subito per i mesi che ne è rimasto privo. Il minore interessato nella vicenda de qua è un portatore di handicap, con connotazione di particolare gravità, affetto da “Autismo atipico”.

La patologia è stata classificata come “disturbo pervasivo dello sviluppo” riguardante la funzione celebrale, con effetti sulla sfera relazionale e comunicativa. Il provvedimento, emanato dal dirigente dell’istituto scolastico frequentato, gli aveva assegnato un insegnante di sostegno per sole 17 ore settimanali. I genitori ricorrono alla giustizia amministrativa per l’annullamento dell’atto, al contempo invocando la tutela risarcitoria.

Il collegio dichiara di voler confermare il proprio risalente orientamento in materia: “il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità di garantire ai disabili le misure di sostegno necessarie per evitare la fruizione solo nominale del percorso di istruzione”, ritenendo di voler riconoscere al bambino il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1. Il Tribunale ha ritenuto inoltre sussistente, in capo al minore, il diritto al risarcimento del danno esistenziale ai sensi dell’art. 2059 c.c., in conseguenza dell’assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno.

Il collegio ha perciò ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto, secondo il rapporto 1/1, costituisce indice univoco della colpa della pubblica amministrazione, e che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo ed istruzione del minore.

Nel caso in esame l’esigenza di assegnare un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 emergeva dallo stato di disabilità grave, veniva inoltre evidenziata dal dirigente nella richiesta di posti in deroga, e trovava altresì conferma nel verbale del GLIS. Il Tar precisa, infine, che quello subito dal minore privato del necessario sostegno rappresenta un danno peculiare, per la dimostrazione del quale si può ricorrere alle presunzioni, tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione relativa alla specifica posizione. Il bimbo è infatti portatore di handicap con connotazione di particolare gravità, affetto da “Autismo atipico”, e nel piano individualizzato veniva indicata la necessità di una programmazione differenziata, la quale risulta inattuabile in assenza del costante supporto del docente di sostegno.

In merito all’adeguatezza delle 17 ore settimanali assegnate dal dirigente, rispetto ai bisogni educativi del minore, è stata raggiunta la prova, per presunzioni, che la diminuzione delle ore di sostegno ha provocato un danno alla personalità del discente, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei suoi bisogni. Il danno, posto a carico del Ministero dell’Istruzione, è stato quantificato, in via equitativa, in un importo pari a € 500,00 per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 ore, dalla notifica del ricorso e sino all’effettiva assegnazione.

(Altalex, 25 marzo 2016. Nota di Laura Biarella)

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